Ministero della Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
AIMAC
AIMAC
Associazione italiana malati di cancro, parenti e amici
Ministero della Salute
FONDAZIONE IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Ministero della Salute
Società Italiana Chirurgia Oncologica
Ministero della Salute
FAVO
Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia
ACC
ACC
Alleanza Contro il Cancro

Prestazioni previdenziali

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il libretto  della Collana del Girasole “I diritti del malato di cancro” e/o  contattare il servizio di help-line al numero 064825107 o via email.
 

  1. Che cosa si intende per prestazioni previdenziali?
  2. Quali sono i benefici economici di natura previdenziale?
  3. Quali sono i requisiti per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità INPS?
  4. È necessario che la malattia che comporta lo stato di invalidità insorga dopo l’iscrizione all’INPS oppure può essere preesistente?
  5. L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con il lavoro?
  6. Qual è la procedura da seguire per richiedere l’assegno ordinario di invalidità?
  7. Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità?
  8. L’assegno viene assegnato in via definitiva o per un periodo determinato?
  9. Che cosa si può fare se la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta?
  10. Che cosa succede quando il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario di invalidità decide di andare in pensione?
  11. L’assegno ordinario d’invalidità è reversibile ai superstiti?
  12. A che cosa ha diritto il lavoratore malato che non sia più in grado di lavorare?
  13. Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di inabilità INPS?
  14. Come si richiede la pensione di inabilità?
  15. La domanda all’INPS può essere presentata soltanto quando il lavoratore è in servizio?
  16. Da quando decorre la pensione di inabilità?
  17. Nel caso in cui la domanda per ottenere la pensione di inabilità venga rigettata che cosa si può fare?
  18. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti?
  19. Chi ha diritto a percepire l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa?
  20. Se il pensionato che percepisce l’assegno per l’assistenza personale e continuativa viene ricoverato che cosa succede?
  21. L’assegno di assistenza è reversibile ai superstiti?
  22. Qual è l’iter da seguire per ottenere l’assegno di assistenza?
  23. Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno di assistenza?
  24. A quanto ammonta l’assegno?
  25. Nel caso in cui venga respinta la domanda per ottenere l’assegno di assistenza cui si ritiene di aver diritto che cosa si può fare?

 
  1. D: Che cosa si intende per prestazioni previdenziali?

    R: Sono le prestazioni e i servizi erogati in favore dei lavoratori (dipendenti, autonomi o parasubordinati) iscritti agli enti o alle casse di previdenza in favore dei quali siano stati versati contributi previdenziali e che siano affetti da infermità fisica o mentale a causa di malattie gravi ed invalidanti.

    torna su

  2. D: Quali sono i benefici economici di natura previdenziale?

    R: L'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e l'assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.  E bene sapere che le prestazioni erogate in caso di invalidità, come anche i requisiti e l’iter procedurale per accedervi, possono cambiare a seconda della gestione previdenziale cui è iscritto il lavoratore. Le informazioni che seguono si riferiscono alla disciplina previdenziale prevista per i lavoratori iscritti all’INPS la quale potrebbe essere parzialmente diversa rispetto a quella che regola altri enti assicurativi o casse di previdenza professionale. Pertanto, qualora il malato sia iscritto a gestioni previdenziali diverse dall’INPS, sarà opportuno che assuma altre informazioni direttamente dal proprio ente o cassa di previdenza.

    torna su

  3. D: Quali sono i requisiti per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità INPS?

    R: ll lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato malato di cancro ha diritto all’assegno ordinario di invalidità se:
    - l’infermità fisica o mentale è tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo;
    - è iscritto all’INPS da almeno 5 anni;
    - ha un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità.

    torna su

  4. D: La malattia che comporta lo stato di invalidità  deve essere insorta necessariamente dopo l’iscrizione all’INPS oppure può essere preesistente?

    R: In base all’art. 1, co. 2, L. 222/1984, si ha diritto all’assegno ordinario di invalidità anche se l’invalidità è preesistente al rapporto assicurativo, purché successivamente le condizioni di salute siano peggiorate o siano insorte nuove infermità.

    torna su

  5. D: L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con il lavoro?

    R: Si, è proprio questa la caratteristica principale dell’assegno in questione; il beneficiario può continuare a prestare la sua attività di lavoro pur percependo l’assegno ordinario di invalidità che serve a riequilibrare economicamente la diminuita capacità di guadagno.

    torna su

  6. D: Qual è la procedura da seguire per richiedere l’assegno ordinario di invalidità?

    R: - La domanda di assegno ordinario di invalidità deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica. La procedura si articola in due fasi distinte ma connesse tra loro. La prima fase prevede che il medico certificatore invii per via telematica all'INPS il certificato medico digitale attestante l’infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità lavorativa. Copia del certificato viene consegnata all'interessato unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero di certificato che dovrà essere indicato dal malato all'atto dell'invio della domanda telematica all'INPS. La seconda fase della procedura deve avvenire entro 90 giorni dall'invio del certificato medico digitale e si realizza mediante la compilazione e l'invio, da parte del malato, della domanda di invalidità previdenziale.

    torna su

  7. D: Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità?

    R: L’effettiva erogazione dell'assegno può avvenire dopo diversi mesi dalla presentazione della relativa domanda all’INPS, ma il diritto alla prestazione economica matura dal mese successivo alla presentazione di detta domanda. All’atto del primo pagamento l’INPS, infatti, verserà tutte le mensilità arretrate maggiorate degli interessi legali maturati nel frattempo. Gli assegni successivi, invece, verranno corrisposti mensilmente.

    torna su

  8. D: L’assegno viene assegnato in via definitiva o per un periodo determinato?

    R: L’assegno viene concesso per tre anni, dopo i quali su domanda del beneficiario, può essere confermato per altre due volte consecutive sempre per  un periodo di tre anni. Dopo il terzo rinnovo diventa definitivo fino al conseguimento della pensione.

    torna su

  9. D: Che cosa si può fare se la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta?

    R: L’interessato deve presentare ricorso direttamente online, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della lettera di notifica del provvedimento di diniego, al Comitato Provinciale dell’INPS che deve pronunciarsi, entro i successivi novanta giorni. Se anche il Comitato Provinciale si esprime in modo sfavorevole, oppure se non emette alcun parere nei novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo, è necessario ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza, con il patrocinio di un avvocato di fiducia. Dal 1° gennaio 2012 il ricorso giudiziale deve essere preceduto necessariamente da un'istanza di accertamento tecnico-preventivo diretta al medesimo Tribunale competente. L'impugnazione giudiziale deve avvenire entro e non oltre il termine di decadenza di tre anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine (novanta giorni) entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.

    torna su

  10. D: Che cosa succede quando il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario di invalidità decide di andare in pensione?

    R: Alla cessazione dell'attività lavorativa, raggiunta l'età pensionabile ed in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il collocamento in quiescenza, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia. Il periodo in cui il lavoratore ha percepito l'assegno d'invalidità viene considerato utile per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, anche se non sono stati versati contributi previdenziali da lavoro.

    torna su

  11. D: L’assegno ordinario d’invalidità è reversibile ai superstiti?

    R: No, non è prevista la reversibilità.

    torna su

  12. D: A che cosa ha diritto il lavoratore malato che non sia più in grado di lavorare?

    R: Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato che non è più in grado di lavorare per infermità, ha diritto alla pensione di inabilità.

    torna su

  13. D: Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di inabilità INPS?

    R: Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato malato di cancro ha diritto all’assegno ordinario di invalidità se:
    - l'infermità fisica o mentale è tale da provocare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa;
    - è iscritto all’INPS da almeno cinque anni;
    -ha un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, anche non continuativi (260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

    torna su

  14. D: Come si richiede la pensione di inabilità?

    R: - La domanda di pensione di inabilità deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica allegando anche la certificazione medica modello SS3. La procedura si articola in due fasi distinte ma connesse tra loro. La prima fase prevede che il medico certificatore invii per via telematica all'INPS il certificato medico digitale attestante l’infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità lavorativa. Copia del certificato viene consegnata all'interessato unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero di certificato che dovrà essere indicato dal malato all'atto dell'invio della domanda telematica all'INPS. La seconda fase della procedura deve avvenire entro 90 giorni dall'invio del certificato medico digitale e si realizza mediante la compilazione e l'invio, da parte del malato, della domanda di invalidità previdenziale.

    torna su

  15. D: La domanda all’INPS può essere presentata soltanto quando il lavoratore è in servizio?

    R: No. L’istanza di pensione di inabilità può essere presentata anche dopo la cessazione del lavoro e indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata.

    torna su

  16. D: Da quando decorre la pensione di inabilità?

    R:     D: Da quando decorre la pensione di inabilità?
    R: Poiché la pensione di inabilità è riservata alle persone malate che non sono più in grado di lavorare ed è incompatibile con qualsiasi forma di attività di lavoro, la decorrenza varia a seconda delle circostanze. Se la domanda è stata presentata dopo la cessazione dell’attività di lavoro la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta di pensione di inabilità. Nel caso in cui la richiesta venga depositata mentre ancora si lavora, la pensione decorre solo dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa o dalla data di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

    torna su

  17. D: Nel caso in cui la domanda per ottenere la pensione di inabilità venga rigettata che cosa si può fare?

    R: Le modalità per la presentazione del ricorso nel caso in cui la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità sia stata respinta, sono le stesse sopra descritte per la mancata concessione dell’assegno ordinario di invalidità cui si rinvia (vedi sopra).

    torna su

  18. D: La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti?

    R: Si, a differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità è reversibile.

    torna su

  19. D: Chi ha diritto a percepire l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa?

    R: Può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/1984 art. 5) il pensionato per inabilità INPS, che non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

    torna su

  20. D: Se il pensionato che percepisce l’assegno per l’assistenza personale e continuativa viene ricoverato che cosa succede?

    R: L’assegno di assistenza non è compatibile con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione e quindi viene sospeso per la durata del ricovero.

    torna su

  21. D: L’assegno di assistenza è reversibile ai superstiti?

    R: No, l’assegno di assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare.

    torna su

  22. D: Qual è l’iter da seguire per ottenere l’assegno di assistenza?

    R: E’ lo stesso previsto per la pensione di inabilità. La domanda di assegno per l’assistenza personale e continuativa può essere presentata all’INPS anche congiuntamente alla richiesta per la pensione di inabilità.

    torna su

  23. D: Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno di assistenza?

    R: L’assegno di assistenza decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda oppure dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

    torna su

  24. D: A quanto ammonta l’assegno?

    R: Dal 1° luglio 2019 l'assegno di assistenza è pari a € 545,02 mensili.

    torna su

  25. D: Nel caso in cui venga respinta la domanda per ottenere l’assegno di assistenza cui si ritiene di aver diritto che cosa si può fare?

    R: Le modalità per impugnare il provvedimento con cui sia stata respinta la domanda di riconoscimento dell’assegno di assistenza sono le stesse applicate per la mancata concessione dell’assegno ordinario di invalidità alle quali si rimanda (vedi sopra).

    torna su