Ministero della Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
AIMAC
AIMAC
Associazione italiana malati di cancro, parenti e amici
Ministero della Salute
FONDAZIONE IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Ministero della Salute
Società Italiana Chirurgia Oncologica
Ministero della Salute
FAVO
Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia
ACC
ACC
Alleanza Contro il Cancro

Assistenza sanitaria

Per maggiori informazioni è possibile consultare il libretto della Collana del Girasole “I diritti del malato di cancro” e/o contattare il servizio di help-line al numero 064825107 o via email.
 
  1. Il malato ha diritto di conoscere ogni informazione relativa alle proprie condizioni di salute?
  2. E’ possibile prendere visione o avere copia della cartella clinica?
  3. La relazione medica è un diritto del paziente?
  4. Che cosa si intende per consenso informato al trattamento?
  5. I malati di cancro hanno diritto all’assistenza protesica?
  6. Per il malato di cancro è’ prevista una speciale esenzione dal pagamento del ticket sanitario?
  7. Dove si presenta la richiesta di esenzione per patologia?

 
 
  1. D: Il malato ha diritto di conoscere ogni informazione relativa alle proprie condizioni di salute?

    R: Il malato, se vuole, ha diritto di avere piena cognizione del proprio stato di salute. Pertanto, gli operatori sanitari devono comunicargli, in maniera chiara e comprensibile, la diagnosi, anche provvisoria, e le opzioni di cura utilizzando termini facilmente comprensibili o comunque adeguati alla sua condizione. In particolare, il malato ha diritto di: conoscere il nome dello specialista (o degli specialisti) e dei collaboratori che lo seguono; ricevere indicazioni sugli orari di reperibilità (anche notturna e feriale in caso di necessità) del medico di base, dello specialista, dello psicologo e del personale di sostegno. Se non vuole sapere della propria malattia, il malato ha anche diritto di rifiutare ogni informazione a riguardo indicando il familiare o la persona di fiducia cui intende delegare il rapporto con i medici.

    torna su

  2. D: E’ possibile prendere visione o avere copia della cartella clinica?

    R: Si. Durante il ricovero il paziente (o un suo delegato) ed il medico di famiglia hanno diritto (L. 241/1990) di prendere visione della cartella clinica (fascicolo personale in cui sono riportati i dati di rilevanza medica riguardanti il paziente ricoverato) che contiene il diario del decorso della malattia, i risultati degli esami e delle analisi effettuate, l’indicazione analitica delle terapie praticate oltre che la diagnosi delle patologie dalle quali è affetto. Dopo la dimissione ospedaliera, il malato può avere copia integrale della cartella clinica che gli deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta o immediatamente in caso di urgenza documentata. Oltre al diretto interessato, possono comunque ottenere copia della cartella clinica: la persona delegata dal malato, l’esercente la potestà genitoriale o il tutore, nel caso di minori; il tutore nell’interesse dell’interdetto; il medico curante.

    torna su


     

  3. D: La relazione medica è un diritto del paziente?

    R: Sì. Sia durante il ricovero che dopo le dimissioni, qualora si ritenga opportuno procedere a consulto medico esterno alla struttura o in qualsiasi altro caso in cui sia necessaria una sintesi della situazione clinica, il paziente ha diritto ad ottenere una relazione medica dettagliata che illustri la diagnosi, il decorso clinico, il risultato degli accertamenti diagnostici significativi effettuati, le terapie praticate, nonché l’eventuale programma terapeutico e diagnostico successivo alle dimissioni.

    torna su


     

  4. D: Che cosa si intende per consenso informato al trattamento?

    R: Il consenso informato è l’accettazione consapevole e volontaria di un trattamento sanitario. Il paziente ha diritto ad avere dal medico spiegazioni sulla sua situazione e sulle diverse opzioni terapeutiche che gli consentano di valutare, anche in relazione alla propria capacità di comprensione ed alla condizione psicologica, l’informazione ricevuta, al fine di poter scegliere coscientemente e volontariamente di seguire il piano terapeutico proposto dai curanti.

    torna su


     

  5. D: I malati di cancro hanno diritto all’assistenza protesica?

    R: Tra le diverse categorie di persone che hanno diritto a fruire gratuitamente di forniture protesiche, il D.M. Sanità n.332/1999 include: gli invalidi civili o per servizio, con invalidità accertata superiore al 33%, le donne mastectomizzate, gli amputati d’arto, gli enterostomizzati o urostomizzati, i laringectomizzati, anche se in attesa del riconoscimento di invalidità.

    torna su


     

  6. D: Per il malato di cancro è’ prevista una speciale esenzione dal pagamento del ticket sanitario?

    R: Si. Il malato di cancro ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket (esenzione per patologia – cod. 048) per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il malato di cancro, cui sia stata riconosciuta un'invalidità civile totale (100%), ha diritto all’esenzione totale del pagamento del ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia (cod. C01 – invalidità totale). Può recare anche il codice C02 (indennità di accompagnamento), C03 (invalidità civile parziale), C04 (indennità di frequenza).
    La durata minima della tessera di esenzione per patologia neoplastica può essere di 5 anni, 10 anni dalla prima diagnosi o illimitata, in base al tipo di patologia, secondo quanto previsto dalla circolare n.13 del 13/12/2001 e, nel caso ne ricorrano i presupposti di legge, può essere rinnovata alla scadenza.

    torna su


     

  7. D: Dove si presenta la richiesta di esenzione per patologia?

    R: La domanda di esenzione dal ticket deve essere presentata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, allegando: la tessera sanitaria con il codice fiscale e la documentazione medica, specialistica o ospedaliera, attestante la patologia. La ASL, valutata la documentazione, rilascerà la tessera di esenzione, documento personale, recante il codice 048 identificativo delle patologie tumorali o, se del caso, il codice C01 ovvero invalidità civile totale.

    torna su