MINISTERO DELLA SALUTE
AIMAC
Associazione italiana malati di cancro, parenti e amici
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FONDAZIONE IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Istituto Nazionale dei Tumori
Società Italiana Chirurgia Oncologica
FAVO
Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia
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ACC
Alleanza Contro il Cancro
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Prestazioni assistenziali
Per maggiori informazioni è possibile consultare il libretto della Collana del Girasole “I diritti del malato di cancro” e/o contattare il servizio di help-line al numero 064825107 o via email.
- Che cosa si intende per prestazioni assistenziali?
- Quali sono le prestazioni economiche di natura assistenziale?
- Il malato di cancro può essere riconosciuto invalido civile?
- Come si fa per ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap?
- Nel modulo della ASL è richiesto di barrare una o più caselle che indicano accertamenti di diversa natura. Quali riquadri è bene segnare?
- Qual è la procedura e quali sono i tempi per ottenere il riconoscimento dell’invalidità?
- Che cosa si può fare se la gravità delle condizioni del malato gli impediscono di recarsi alla ASL per essere sottoposto alla visita della Commissione medica?
- Il malato può farsi accompagnare dal medico di fiducia alla visita della commissione medica della ASL?
- Nel caso in cui l’invalidità venga riconosciuta per un periodo di tempo limitato (ad esempio uno o due anni) che cosa deve fare il malato?
- Se, dopo aver ottenuto l’accertamento dello stato invalidante, la malattia progredisce e le condizioni del malato peggiorano cosa bisogna fare?
- Quali sono le prestazioni riconosciute in base allo stato di invalidità?
- Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno di invalidità?
- Nel caso in cui non venga riconosciuta l’invalidità o l’handicap cui si ritiene di aver diritto che cosa si può fare?
- È vero che ai malati di cancro spetta l’indennità di accompagnamento?
- Qual è l’iter da seguire per ottenere l’indennità di accompagnamento?
- A quanto ammonta l’indennità di accompagnamento?
- Quando ha inizio la decorrenza dell’indennità di accompagnamento?
- Si ha diritto all’indennità di accompagnamento anche in caso di ricovero?
- Il titolare dell’indennità di accompagnamento è tenuto a dichiarare la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire l’assegno?
- Qualora venga respinta la domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento cui si ritiene di aver diritto, che cosa si può fare?
- Il malato minorenne ha diritto all’indennità di frequenza?
- A chi ci si deve rivolgere per ottenere l’indennità di frequenza? E qual è la documentazione da presentare?
- Da quando decorre l’indennità di frequenza?
- Qual è l’importo dell’indennità di frequenza?
- Nel caso in cui la domanda per l’indennità di frequenza venga rigettata che cosa si può fare?
- D: Che cosa si intende per prestazioni assistenziali?
R: Si tratta di provvidenze sociali od economiche che lo Stato riconosce a tutti i malati (cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini extra-comunitari o apolidi in possesso della carta di soggiorno o con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno) che si trovino in condizione di disagio economico e sociale. - D: Quali sono le prestazioni economiche di natura assistenziale?
R: Pensione di inabilità civile (età lavorativa 18 – 66 anni e 7 mesi); assegno di invalidità civile (età lavorativa 18 – 66 anni e 7 mesi); indennità di accompagnamento (nessun limite di età); indennità di frequenza (età inferiore ai 18 anni). La differenza tra queste indennità è data dalla gravità dello stato invalidante determinato dalla malattia, dall’età del beneficiario e, tranne che per l’indennità di accompagnamento, dal reddito annuo personale. - D: Il malato di cancro può essere riconosciuto invalido civile?
R: Si. Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D. M. Sanità 5/2/1992), sono tre le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:
- 11%: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale;
- 70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale;
- 100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante l’asportazione del tumore. - D: Come si fa per ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap?
R: - La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap deve essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica.
La procedura si articola in due fasi distinte ma connesse tra loro. La prima fase prevede che il medico curante (medico di medicina generale o oncologo medico) invii per via telematica all'INPS il certificato medico digitale che attesta la patologia oncologica, le terapie in atto e lo stato obiettivo di salute del paziente. Copia del certificato viene consegnata all'interessato unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero di certificato che dovrà essere indicato dal malato all'atto dell'invio della domanda telematica all'INPS. La seconda fase della procedura deve avvenire entro 30 giorni dall'invio del certificato medico digitale e si realizza mediante la compilazione e l'invio, da parte del malato, della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap. - D: Nel modulo della ASL è richiesto di barrare una o più caselle che indicano accertamenti di diversa natura. Quali riquadri è bene segnare?
R: Per evitare di doversi sottoporre più volte alla visita medico-legale della ASL è consigliabile chiedere il riconoscimento contestuale di: invalidità civile (L. 118/1971), handicap (L. 104/1992) e, se del caso, collocamento obbligatorio (L.68/1999). Se ricorrono i requisiti è opportuno contrassegnare anche la richiesta di indennità di accompagnamento (L.18/1980, L.508/1988, D. lgs.509/1988) o di frequenza nel caso di minori (L.289/1990). - D: Qual è la procedura e quali sono i tempi per ottenere il riconoscimento dell’invalidità?
R: La legge 80/2006 prevede che in caso di patologia oncologica la procedura sia molto rapida. La persona malata nel compilare la domanda telematica deve segnalare all'INPS di essere affetto da patologia oncologica; la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile della ASL dovrà quindi convocare a visita il richiedente entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda e l’accertamento dello stato invalidante avrà efficacia immediata salvo che la Commissione medica di verifica dell’INPS ritenga di sospenderne gli effetti per effettuare accertamenti ulteriori. - D: Che cosa si può fare se la gravità delle condizioni del malato gli impediscono di recarsi alla ASL per essere sottoposto alla visita della Commissione medica?
R: Nel caso in cui il trasporto del malato non sia possibile oppure ne potrebbe mettere in grave pericolo la vita, è possibile richiedere la visita domiciliare. La richiesta deve essere supportata da adeguata certificazione medica che attesti l’impraticabilità del trasporto. La Commissione medica della ASL, nel caso ritenga giustificata la visita domiciliare, si recherà presso il domicilio o nel luogo di cura presso cui è ricoverata la persona malata per sottoporla a visita. - D: Il malato può farsi accompagnare dal medico di fiducia alla visita della commissione medica della ASL?
R: Si, è un diritto riconosciuto dalla legge. È certamente consigliabile che il malato si faccia assistere dall’oncologo o dal medico di famiglia o da un medico legale durante la visita medica anche perché oltre ad essere rassicurato dalla presenza del medico di fiducia quest’ultimo potrà illustrare adeguatamente alla Commissione la documentazione clinica, le caratteristiche della malattia e le disabilità temporanea o permanente che essa ha determinato. - D: Nel caso in cui l’invalidità venga riconosciuta per un periodo di tempo limitato (ad esempio uno o due anni) che cosa deve fare il malato?
R: Prima dello scadere del periodo indicato nel verbale di invalidità è interesse del malato essere sottoposto nuovamente a visita medica per evitare la decadenza dei benefici derivanti dall'accertamento dello stato invalidante. Di norma riceverà una convocazione per la visita di revisione da parte della Commissione medica della ASL nelle settimane che precedono la scadenza. In caso contrario, sarà opportuno che l’interessato si attivi per richiedere telematicamente all'INPS di essere sottoposto alla visita per il rinnovo dell’accertamento delle condizioni di invalidità e di handicap. Presentando la domanda di revisione prima della scadenza si evita l'interruzione delle prestazioni assistenziali poiché gli effetti della visita decorrono dalla presentazione della domanda. - D: Se, dopo aver ottenuto l’accertamento dello stato invalidante, la malattia progredisce e le condizioni del malato peggiorano cosa bisogna fare?
R: Si può presentare, sempre per via telematica, la domanda di accertamento dell’aggravamento dello stato di salute. Quando si verrà sottoposti a visita si dovrà esibire la documentazione clinica che certifichi tale peggioramento. - D: Quali sono le prestazioni riconosciute in base allo stato di invalidità?
R: L’accertamento dello stato in invalidità civile e/o di handicap dà diritto a prestazioni socio-economiche, che dipendono dal grado di invalidità riconosciuta, dall’età e dal reddito. Il reddito si può autocertificare compilando online l’apposito modulo fornito dall’INPS, che potrà comunque effettuare accertamento d’ufficio.
Al riconoscimento dell’invalidità civile del 100%, consegue il diritto alla pensione di inabilità (13 mensilità annue di 333,33 euro per l’anno 2024) se il reddito annuo personale non supera 19.461,12 e all’esenzione totale dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie. Se l’invalidità accertata è pari o superiore al 74% e fino al 99% si ha diritto all’assegno di invalidità (13 mensilità annue di 333,33 per l’anno 2024) se il reddito annuo personale non supera 5.725,46 e se il malato è privo di occupazione ed iscritto alle liste speciali del collocamento obbligatorio.
In entrambi i casi, superati i 66 anni e 7 mesi di età l’assegno o la pensione, se persiste lo stato di invalidità, si trasformano in assegno sociale. - D: Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno di invalidità?
R: L’effettiva erogazione dell'assegno, che è di competenza dell’INPS, spesso avviene diversi mesi dopo la presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità ma il diritto alla prestazione economica matura dal mese successivo alla presentazione di detta domanda. All’atto del primo pagamento, pertanto, l’INPS verserà in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate maggiorate degli interessi legali maturati nel frattempo. Gli assegni successivi, invece, verranno corrisposti mensilmente. - D: Nel caso in cui non venga riconosciuta l’invalidità o l’handicap cui si ritiene di aver diritto che cosa si può fare?
R: Entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento sfavorevole, si deve impugnare giudizialmente il verbale con il patrocinio di un legale di fiducia. Dal 1°gennaio 2012 il ricorso, alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente in base al luogo di residenza dell’invalido, deve essere preceduto necessariamente da un'istanza di accertamento tecnico-preventivo diretta al medesimo Tribunale competente. - D: È vero che ai malati di cancro spetta l’indennità di accompagnamento?
R: Il diritto a percepire detta indennità può essere collegato alla patologia oncologica, ma non ne è conseguenza necessaria. Infatti, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento deriva dalla sussistenza di problemi di deambulazione o di autonomia nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione) che possono affliggere anche un malato di cancro. Pertanto, solo nel caso in cui la persona malata si venisse a trovare in condizioni di grave difficoltà di deambulazione o di autonomia, anche se solo per un periodo di tempo limitato, avrebbe diritto di vedersi riconosciuta l’indennità di accompagnamento. - D: Qual è l’iter da seguire per ottenere l’indennità di accompagnamento?
R: Anche le domande per l’indennità di accompagnamento devono essere presentate esclusivamente all'INPS per via telematica, se del caso contestualmente alla domanda di riconoscimento dello stato di invalidità o di handicap. La certificazione medica digitale che precede e accompagna la domanda per l’indennità di accompagnamento deve attestare che “la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che “la persona necessita d’assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure, per i malati di età superiore ai 65 anni, che si tratta di “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”. - D: A quanto ammonta l’indennità di accompagnamento?
R: L’importo dell’assegno è pari a 531,76 (anno 2024) per 12 mensilità; è cumulabile con la pensione di inabilità, non è vincolato da limiti di reddito e di età e non è reversibile agli eredi. - D: Quando ha inizio la decorrenza dell’indennità di accompagnamento?
R: Anche per l’indennità di accompagnamento, l’effettiva erogazione dell'assegno, che è di competenza dell’INPS, spesso avviene diversi mesi dopo la presentazione della domanda, ma il diritto alla prestazione economica matura dal mese successivo alla presentazione di detta domanda. All’atto del primo pagamento l’INPS verserà, infatti, in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi legali maturati nel frattempo. Gli assegni successivi verranno corrisposti mensilmente. - D: Si ha diritto all’indennità di accompagnamento anche in caso di ricovero?
R: No, l’erogazione dell’indennità viene sospesa nel caso in cui il malato sia ricoverato gratuitamente, per più di trenta giorni, in un istituto pubblico o privato convenzionato con pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico. Il titolare dell’indennità di accompagnamento, che venga ricoverato gratuitamente per un mese o più in una struttura, anche per motivi riabilitativi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS che provvederà a sospendere il versamento per il periodo di ricovero. - D: Il titolare dell’indennità di accompagnamento è tenuto a dichiarare la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire l’assegno?
R: Entro il 31 marzo di ogni anno il titolare dell’indennità, o un suo delegato, deve presentare una dichiarazione di responsabilità sulla circostanza che il beneficiario non sia ricoverato gratuitamente in istituto, utilizzando il modulo che l’INPS invia direttamente al domicilio dell’interessato. Nella dichiarazione è richiesto, infatti, di specificare che non vi sia ricovero in istituti di lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione, con retta interamente a carico di enti pubblici. - D: Qualora venga respinta la domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento cui si ritiene di aver diritto, che cosa si può fare?
R: Le modalità per la presentazione del ricorso nel caso di diniego dell’indennità di accompagnamento sono le stesse applicate per il mancato riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap (v. sopra). Pertanto, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento sfavorevole è necessario impugnarlo giudizialmente, con il patrocinio di un legale di fiducia. - D: Il malato minorenne ha diritto all’indennità di frequenza?
R: Si. L’indennità di frequenza (L. 289/90) è una prestazione di assistenza riservata ai minorenni affetti da patologie tumorali che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compreso gli asili nido), centri terapeuti, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale in condizioni di invalidità anche meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento. - D: A chi ci si deve rivolgere per ottenere l’indennità di frequenza? E qual è la documentazione da presentare?
R: La domanda, eventualmente contestuale a quella per l’handicap (legge 104/1992), deve essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica, dal legale rappresentante del minore (genitore, tutore, curatore) nei 30 giorni successivi all'invio (sempre per via telematica all'INPS) della certificazione medica digitale che attesti lo stato di salute del minore e che riporti esplicitamente la seguente dicitura: “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”. Inoltre, la richiesta deve essere completata da documentazione amministrativa che attesti l’iscrizione o la frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o addestramento professionale; detta certificazione deve essere re-inviata ogni anno. Al compimento del diciottesimo anno di età, se lo stato di invalidità persiste, è necessario che l’interessato presenti una nuova domanda all'INPS per ottenere le prestazioni assistenziali riservate ai maggiorenni, poiché l’accertamento sanitario compiuto in precedenza non ha più valore. È opportuno che la nuova istanza venga presentata appena compiuta la maggiore età poiché i benefici assistenziali spettanti decorreranno dal mese successivo alla presentazione della domanda. - D: Da quando decorre l’indennità di frequenza?
R: Se il minore ha già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte della ASL, l’erogazione dell'assegno decorre dal mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale. Se, invece, i requisiti sanitari devono ancora essere riconosciuti, l’assegno viene corrisposto a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Anche in questo caso, qualora si verifichi un ritardo nell’erogazione dell’assegno, al momento del primo pagamento saranno corrisposte in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi legali, mentre gli assegni successivi saranno erogati su base mensile per tutta la durata del trattamento o della frequenza del corso. - D: Qual è l’importo dell’indennità di frequenza?
R:L’indennità di frequenza, erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso, ammonta a 333,33 (anno 2024) per un reddito annuo personale non superiore a 5.725,46. - D: Nel caso in cui la domanda per l’indennità di frequenza venga rigettata che cosa si può fare?
R: Le modalità per la presentazione del ricorso nel caso di diniego dell’indennità di frequenza sono le stesse applicate per il mancato riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap (v. sopra). Pertanto, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento sfavorevole è necessario impugnarlo giudizialmente, con il patrocinio di un legale di fiducia.